sabato 23 novembre 2013

STATUTO

STATUTO SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE ART.1 - E' costituita Il Comitato denominato “ Vivere il Centro Storico”. ART.2 - Il comitato ha sede nel Comune di Lucca,Via S. Croce n. 78 ed ha durata a tempo indeterminato. ART.3 - Il Comitato non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita del Comitato (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge). E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. ART.4 - Il Comitato, basato sui principi di democrazia ed uguaglianza,si pone come scopo statutario ed attività istituzionale: 1. Promuovere iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. con specifico riferimento agli abitanti del centro storico e più in generale ai cittadini del Comune di Lucca, sui danni derivanti alla salute, al patrimonio edilizio urbano, a quello monumentale, alle aree verdi ed all'ambiente dagli effetti del traffico motorizzato; 2. promuovere dibattiti e conferenze anche con il contributo di personalità della cultura, della sanità e del mondo politico per cercare di individuare possibili soluzioni per contenere gli effetti negativi del traffico sia all'interno che all'esterno del centro storico e migliorare così la vita dei cittadini dentro e fuori le mura; 3. promuovere incontri con altre Associazioni e Comitati aventi anch'essi lo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e sociale, per scambi informativi ed eventuali iniziative comuni; 4. stimolare gli organi competenti della Pubblica Amministrazione affinché usino al meglio le normative a tutela degli interessi individuali e collettivi in relazione alla qualità dell'aria, al contenimento dei rumori ed al miglioramento della qualità ambientale in genere e garantiscano un accesso compatibile con le funzioni plurime del Centro Storico tenendo in considerazione in primo luogo la residenza mediante interventi sulla mobilità, sosta, servizi e trasporto pubblico. SOCI ART.5 - I soci, sono iscritti in apposito registro a cura del segretario. Possono far parte del Comitato tutti coloro i quali,condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse. ART.6 - Per essere ammessi nella qualità di socio è necessario presentare al Comitato domanda di adesione al Comitato con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: • indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza; • dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. ART.7 I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. ART.8 - I soci sono espulsi per i seguenti motivi: a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b. quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Comitato. Le espulsioni sono decise dal Consiglio a maggioranza dei suoi membri. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ART.10 - Gli organi dell'Associazione sono: a) L’assemblea dei soci b) Il Consiglio Direttivo c) Il Presidente d) Il Segretario-Tesoriere ART.11 - L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea. Il Comitato si riunisce pubblicamente a cadenze regolari e, all'occorrenza, in via straordinaria al fine di mantenere il massimo rapporto con i cittadini componenti. Le riunioni sono sempre aperte alle forze politiche, alle forze sociali ed a tutti i cittadini anche non iscritti, ma il diritto di voto e di decisione spetta ai soci ed al Direttivo. Sulle questioni all'ordine del giorno l'Assemblea decide a maggioranza dei soci presenti, mentre sullo statuto decide a maggioranza degli iscritti. Le riunioni vengono convocate dal Presidente o da almeno tre membri del Consiglio. L'O.D.G. viene stabilito con le stesse modalità. Tutti i soci partecipano alla vita del collettivo e possono proporre iniziative. Possono esprimere liberamente le loro opinioni in altre sedi e sulla stampa ma solo a titolo personale. Ogni iniziativa del Comitato deve essere autorizzata dal consiglio. Le riunioni vengono verbalizzate da parte del segretario o da un altro componente del direttivo in sua assenza. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni. ART.12 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri ad un massimo sette per la durata di tre anni. I nominativi del Consiglio Direttivo vengono annotati nel libro soci in apposita sezione. Tale indicazione potrà essere aggiornata ogni qual volta cambino i membri del Consiglio Direttivo senza che tale circostanza faccia decadere il Comitato stesso. L'assemblea dei Soci in prima ed unica convocazione elegge il Consiglio Direttivo che rimane in carica tre anni. Per la scelta dei consiglieri si esprimono fino a cinque preferenze. I Consiglieri che si dimettono dall'incarico vengono sostituiti con lo stesso metodo entro tre mesi. Il Consiglio rappresenta il Comitato ed agisce sempre in maniera collegiale adottando le decisioni più opportune nell'ambito degli indirizzi statutari. Nella prima riunione del Consiglio vengono attribuite le cariche tra i consiglieri eletti. La rappresentanza del Comitato spetta al Presidente che adotta le decisioni prese dal Consiglio. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno tre Consiglieri incluso il Presidente ed il segretario-tesoriere. Le decisioni sono prese a maggioranza e, solo in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. ART.13 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni: a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; b. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; c. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; d. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; e. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. ART.14 - Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti I' organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria. ART.15 - Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto. ART.16 - Il Tesoriere, ove eletto, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie. PATRIMONIO DEL COMITATO ART.17 - Il fondo patrimoniale del Comitato,utilizzabile unicamente per il funzionamento dello stesso e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da: a. quote e contributi dei soci ed erogazioni liberali degli soci e di terzi; b. eredità, donazioni e legati; c. contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f. altre entrate compatibili con le finalità sociali. ART.18 - Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO ART.19 - Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre i1 30 giugno dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione RESPONSABILITA' PATRIMONIALE ART.20 - Il Comitato risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate. SCIOGLIMENTO DEL COMITATO ART.21 - Lo scioglimento del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione. ART.22 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 della L. 662/'96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. DISPOSIZIONI FINALI ART.23 - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

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